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REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSORZIO FRA GLI APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

 
         
 

ART. 1
E' costituito il "CONSORZIO FRA GLI APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE" con sede in Pordenone. Il Consiglio Direttivo potrà con sua deliberazione fissare o spostare la Sede del Consorzio nell'ambito del territorio comunale. Il Consorzio si propone di diffondere, migliorare e difendere l'apicoltura, di promuovere la conoscenza dell'opera benefica delle api per l'agricoltura, di promuovere la conoscenza ed il consumo dei prodotti dell'apicoltura nella provincia di Pordenone, ed in particolare di tutelare gli interessi dei suoi associati. a) Il Consorzio per la propria sede elegge domicilio in Pordenone via della Comina, 25.

ART. 2
Il Consorzio può aderire ad altri enti per scopi affini anche a carattere interprovinciale, regionale o nazionale ed eventualmente associarsi con gli stessi. a) Il Consiglio Direttivo delibera l'adesione agli enti suddetti e sottopone la delibera a ratifica alla prima assemblea che verrà svolta.

ART. 3
Su semplice domanda possono essere ammessi al sodalizio, quali nuovi consorziati, tutti coloro che hanno interessi nell'apicoltura della provincia di Pordenone e, tramite un loro singolo rappresentante, possono far parte del Consorzio anche gli enti e le società aventi i medesimi interessi od interessi affini. a) Equivale a semplice domanda di ammissione il pagamento della quota sociale fissata dall'assemblea. b) L'interesse all'apicoltura é dimostrato col possesso di almeno un alveare gestito direttamente. c) Può associarsi al Consorzio l'apicoltore ovunque residente purché eserciti l'apicoltura stabile nel corso dell'anno nella provincia di Pordenone. d) Dal punto b) si deroga quando si tratti di enti, società o persone il cui interesse all'ammissione viene insindacabilmente valutato dal Consiglio Direttivo. e) All'atto della domanda di ammissione il socio deve risultare in regola con la denuncia alveari (vedi L.R. 29 marzo 1988 - art. 13) oppure provvedersi contestualmente alla domanda stessa.

ART. 4
I consorziati possono recedere dal sodalizio dandone comunicazione scritta al Presidente, sono però tenuti a corrispondere i contributi per l'anno in corso al momento del recesso. Può essere escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio Direttivo, da comunicarsi all'interessato con avviso scritto, colui che si rende moroso o indisciplinato in materia sanitaria o per incompatibilità o che non osservi le disposizioni contenute nello statuto ed eventualmente regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo presso il Consorzio, svolga attività in contrasto o concorrente con quelle del Consorzio o che non abbia presentato tempestivamente domanda di recesso. Gli esclusi perdono ogni loro diritto nei confronti del Consorzio, ma non così questo verso di loro. a) La denuncia inesatta del numero di alveari al momento dell'iscrizione al Consorzio é motivo grave e quindi sufficiente di per se, per una esclusione formale del socio da parte del Consiglio. b) Il socio escluso dal Consorzio può fare domanda scritta di riammissione al Consiglio Direttivo che decide in merito.

ART. 5
Il fondo comune si costituisce con le quote associative, i contributi e le domande a carico dei consorziati, con eventuali contribuzioni volontarie e con sovvenzioni da parte di chiunque, ed altresì con i beni acquistati mediante i suesposti proventi.

ART. 6
L'entità, le modalità ed i termini di versamento dei contributi sono fissati annualmente dall'Assemblea. I consorziati devono, entro il termine stabilito, versare i contributi pena un'ammenda fissata annualmente dall'Assemblea e l'interruzione di ogni beneficio riservato ai consorziati. a) L'apicoltore aderisce al Consorzio versando la quota normale entro il 30 novembre dell'anno precedente; dopo tale data il rinnovo dell'iscrizione comporta il versamento di una quota maggiorata di Lit. 5000. b) La quota sociale normale per l'anno 1989 é stabilita in Lit. 15000 di iscrizione più 1000 per ogni alveare. Le eventuali variazioni deliberate in assemblea avranno valore per l'anno solare successivo. c) La qualità di Socio si acquisisce a tutti gli effetti solo al momento del pagamento della quota sociale. d) Nessuna variazione di quota in più o in meno é dovuta nel corso dell'anno per incremento o decremento del numero di alveari denunciati, qualunque ne sia il motivo. e) Il numero di alveari denunciato all'atto dell'iscrizione fa testo per tutto l'anno per quanto attiene ai diritti-doveri, tra socio e Consorzio.

ART. 7
Sono organi del Consorzio: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo con il Presidente; c) i Revisori dei Conti; d) i Responsabili di Zona.

ART. 8
I Comuni della Provincia saranno suddivisi e raggruppati territorialmente per zone omogenee per l'attività apistica. Il loro numero, finalità, attività e struttura saranno fissati dall'Assemblea dei soci. Ad ogni zona sarà preposto un Responsabile di zona, nominato dal Consiglio Direttivo, con la funzione di raccordare il Consiglio con la base dei consorziati. I compiti e le mansioni dei Responsabili di zona sono precisati nel "regolamento". a) Il territorio provinciale, al fine di dare al Socio consorziato un servizio più diretto e rapido, é stato suddiviso in cinque zone. Ogni zona ha un Responsabile nominato dal Consiglio, sentito il parere dei consorziati di zona che propongono una rosa di candidati. Zona di Pordenone; (segue elenco comuni) Zona di Spilimbergo; " " " Zona di Maniago; " " " Zona di Sacile; " " " Zona di San Vito al Tagliamento " " " b) Il Responsabile di zona é il Rappresentante del Consorzio per quanto attiene ai servizi interni del Consorzio stesso. Ogni Responsabile di zona ha il compito di trovare una sede, se possibile al centro della zona, per le riunioni mensili collettive e mettere i soci in condizioni di contattarlo quando necessario. Per lo svolgimento delle sue attività può avvalersi dell'aiuto di collaboratori da lui scelti nei singoli paesi oltre alla naturale doverosa collaborazione dei Consiglieri e degli Esperti. Le spese vive che dovrà affrontare per lo svolgimento delle sue attività saranno, previa autorizzazione rimborsate dal Consorzio. Ogni Responsabile sarà dotato di opportuno materiale legislativo, bibliografico, tecnico e attrezzature, del quale sarà responsabile, da mettere a disposizione dei consorziati della zona. c) Sono compiti del Responsabile di zona: - tenere i contatti con i soci, - indire le riunioni mensili con un ordine del giorno ben determinato e prestabilito nelle riunioni precedenti, - tenere i contatti con gli Esperti per indirizzarne l'attività secondo i bisogni della zona stessa, - coordinare la distribuzione del materiale didattico e su indicazione del Coordinatore degli Esperti del materiale sanitario, - é primo dovere del Responsabile di zona incrementare il numero dei soci nella propria zona. Per far questo potrà indire riunioni locali a carattere informativo e tecnico al fine di stabilire buoni rapporti sociali. Affinché quanto sopra detto possa aver svolgimento proficuo, i Rappresentanti di zona avranno, a scadenza da determinare, delle riunioni collettive con il Consiglio Direttivo del Consorzio e comunque terranno contatti con Presidente e Segretario nelle ore di apertura della Sede.

ART. 9
I consorziati in regola con il versamento dei contributi annuali convocati mediante avviso personale spedito con semplice lettera almeno 10 giorni prima, costituiscono l'Assemblea. Questa é valida in prima convocazione, all'ora stabilita con la presenza o rappresentanza e con le maggioranze di legge ed in seconda convocazione il giorno successivo, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea delibererà sugli oggetti posti all'ordine del giorno, a semplice maggioranza dei presenti. I ritardi dovuti a disguidi postali sia nelle convocazioni delle Assemblee che in tutte le altre relazioni non possono essere imputati al Consorzio.

ART. 10
L'Assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno entro il 30 marzo per iniziativa del Consiglio Direttivo o del suo Presidente o su richiesta di almeno 1/4(un quarto) dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno. Ogni anno, nella riunione, verrà discusso e deliberato il rendiconto morale e finanziario dell'anno precedente, la previsione di spesa per quello corrente, entità, modalità e termini di corresponsione delle quote associative, delle ammende e di eventuali contributi, saranno eletti oltre al Consiglio Direttivo, anche due Revisori dei Conti effettivi ed uno supplente. a) La richiesta di convocazione di Assemblea da parte di almeno un quarto dei soci deve essere scritta e controfirmata; tempi e modi di sua effettuazione saranno fissati dal Consiglio nel più breve tempo possibile secondo le norme del presente regolamento e recependo l'argomento proposto all'o.d.g. b) Hanno diritto di voto su qualsiasi argomento da deliberare tutti i soci, presenti in proprio o con delega, iscritti al Consorzio fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente. c) L'ordine del giorno delle Assemblee é fissato di norma dal Consiglio Direttivo, oltre al caso del sopraddetto comma a). Può essere presentata mozione d'ordine all'inizio dell'Assemblea.

ART. 11
L'Assemblea, dopo la constatazione di validità fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, nomina un suo Presidente ed eventualmente due scrutatori. Segretario sarà il Segretario del Consorzio e in caso di sua assenza esso sarà nominato dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale della riunione deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario o da un notaio e farà fede delle deliberazioni prese che saranno obbligatorie per tutti i consorziati, compresi gli assenti ed i dissenzienti. Segretario dell'Assemblea sarà un notaio nel caso di deliberazioni concernenti modificazioni dello statuto, scioglimento anticipato e negli altri casi in cui il Presidente del Consorzio lo ritenga opportuno. Per la nomina delle cariche si procede come segue: tutti i consorziati sono eleggibili e possono essere votati. Risulteranno eletti un candidato per ogni zona e precisamente quello appartenente alla zona che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi, in subordine, a completamento del numero dei consiglieri risulterà eletto chi ha conseguito il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla zona di appartenenza. a) Il Consiglio predispone, per le votazioni in Assemblea, un elenco contenente come candidati i nominativi dei Consiglieri uscenti che hanno dichiarato disponibilità a ricandidarsi ed i nominativi di candidati emersi dalle riunioni di zona. La lista é comunque aperta. b) I votanti, per il Consiglio Direttivo possono esprimere fino ad un massimo di preferenze in misura di due terzi rispetto al numero dei Consiglieri da eleggere, arrotondando per eccesso. Per il Collegio revisori si può esprimere una sola preferenza.

ART. 12
Ogni consorziato ha diritto ad un voto che può essere esercitato direttamente o con delega scritta conferita ad un altro associato che non faccia parte del Consiglio Direttivo. Ogni socio non potrà rappresentare più di un altro socio.

ART. 13
Il Consiglio Direttivo é formato da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri scelti tra i consorziati, durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio elegge un Presidente che a tutti gli effetti ha la rappresentanza del Consorzio ed un Vice-Presidente che lo surroga, in caso di assenza o di impedimento. Al Presidente viene demandato l'incarico di chiedere, riscuotere e quietanzare contributi alla Regione o altri enti. Le riunioni del Consiglio sono indette senza speciali formalità dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri, tra i quali il Presidente od il Vice-Presidente. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si rendano vacanti dei posti nel Consiglio o tra i Revisori, sarà provveduto alla loro surroga da parte del Consiglio stesso con i primi dei non eletti, garantendo comunque la rappresentanza di tutte le zone. Il nuovo nominativo resterà in carica sino alla fine del mandato dell'interno Consiglio o Collegio. a) Il Consiglio Direttivo si compone di 9 (nove) membri. b) Può far parte del Consiglio solo chi é apicoltore ed é in regola con il pagamento della quota sociale, diversamente decade. c) Il Consigliere che é assente ingiustificato dalle riunioni del direttivo per tre volte consecutive, decade automaticamente. d) La prima riunione del nuovo Consiglio sarà convocata e presieduta dal Consigliere più anziano.

ART. 14
Il Consiglio dirige ed amministra il Consorzio con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, seguendo le deliberazioni o le indicazioni dell'Assemblea. Redige il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, delibera insindacabilmente sull'ammissione nonché sull'esclusione di consorziati, nomina delegati per la rappresentanza anche presso altri enti di cui all'art.2, nomina gli Esperti apistici per l'assistenza tecnico-sanitaria degli apiari, si può avvalere dell'aiuto di estranei per il disbrigo di mansioni d'ufficio, fissandone i compensi. Il Consiglio stesso renderà conto annualmente del suo operato all'Assemblea. Delle riunioni di Consiglio sarà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. a) L'Esperto Apistico é designato dal Consiglio Direttivo a giudizio insindacabile tra gli apicoltori associati che abbiano titolo previsto dalla L.R. 16 del 29 marzo 1988-art.10 e che diano garanzia di dirittura morale e affidabilità per quanto attiene alle procedure da seguire nello svolgimento delle sue attività e secondo le normative regionali. Esso resta in carico nei limiti del mandato del Consiglio. b) L'Esperto Apistico ha compiti di vigilanza e di assistenza sanitaria degli apiari della zona affidata o che gli sono comandati di visitare. Ha anche compiti di assistenza tecnica per gli apicoltori principianti. c) Il Consiglio, tra tutti gli Esperti della provincia, può nominare un Coordinatore, con il compito di coordinare l'attività degli Esperti Apistici secondo le direttive del Consiglio. Il Coordinatore partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e resta in carica nei limiti del mandato del Consiglio. d) L'Esperto Apistico, nelle visite agli apiari, deve attenersi scrupolosamente alle procedure sia tecniche che formali indicate dal Consorzio e pertanto é responsabile del proprio comportamento. e) L'apicoltore iscritto al Consorzio é tenuto a seguire le direttive dell'Esperto diversamente perde il diritto ad ulteriore visite, salvo maggiori o diversi provvedimenti del Consorzio. f) Per la richiesta di visita dell'Esperto, l'apicoltore in via ordinaria provvede in occasione delle riunioni zonali mensili o settimanali, e per le situazioni urgenti provvede tramite la segreteria del Consorzio. g) L'Esperto Apistico esegue tutte e solo quelle visite che rientrano in un piano di lavoro organico approntato annualmente dal Consorzio, nonché quelle visite che il Coordinatore degli Esperti gli commissiona per motivi sanitari. Per ulteriori interventi tecnici l'apicoltore provvede in proprio. h) In dipendenza della visita effettuata dall'Esperto nel rispetto delle norme sopra elencate, nessun compenso é dovuto dall'apicoltore all'Esperto il quale verrà soddisfatto dal Consorzio secondo norma. i) Il Segretario amministrativo é nominato annualmente dal Consiglio del Consorzio anche fuori del suo ambito e anche tra persone non apicoltori. l) E' compito del Segretario concretizzare le delibere del Consiglio e tutte quelle attività decise dal Consiglio del Consorzio. Ad esso spettano i compensi di norma. m) Ai Consiglieri, ai Revisori dei conti, ai Responsabili di zona, ai componenti le varie Commissioni può venir corrisposto un gettone di presenza ed il rimborso chilometrico se effettuato. Rimborsi secondo norma.

ART. 15
I Revisori dei Conti sono due effettivi e uno supplente e possono essere eletti anche tra non consorziati. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee, controllano i rendiconti economici e i bilanci preventivi ed in genere gli atti amministrativi e ne riferiscono all'Assemblea. In caso di impedimento subentra il Revisore supplente.

ART. 16
I soci notificheranno al Consorzio i casi di malattie infettive agli alveari propri ed altrui e avranno diritto alla assistenza sanitaria qualora si attengano alle istruzioni degli Esperti Apistici nominati dal Consiglio Direttivo. I soci stessi si impegnano a ricorrere all'arbitrato amichevole del Consiglio Direttivo e di rispettare le decisioni nei casi di conflitto di interesse che eventualmente dovessero sorgere tra di loro per questioni attinenti l'attività apistica. a) Sono malattie infettive da segnalare per iscritto al Consorzio: la Peste Americana, la Peste Europea, la Nosemiasi.

ART. 17 Salvo proroghe o scioglimento anticipato per deliberazione assembleare, il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2020. In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, fisserà le norme per la liquidazione e la destinazione di eventuali rimanenze di fondo comune.

ART. 18
Per quanto non stabilito nello Statuto e nel Regolamento si richiamano le norme del Codice Civile in materia. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore diciannove e minuti trenta. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Consorzio.