statuto
regolamento
storia
     




   
 

STATUTO DEL CONSORZIO

     
         
 

Art. 1
E' costituito il " CONSORZIO FRA GLI APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE" con sede in Pordenone. Il Consiglio Direttivo potrà con sua deliberazione fissare o spostare la sede del consorzio nell'ambito del Territorio Comunale. Il Consorzio si propone di diffondere, migliorare e difendere l'apicoltura, di promuovere la conoscenza dell'opera benefica delle api per l'agricoltura, di promuovere la conoscenza ed il consumo dei prodotti dell'apicoltura nella provincia di Pordenone, ed in particolare di tutelare gli interessi dei suoi associati.

Art. 2
Il Consorzio può aderire ad altri Enti con scopi affini anche a carattere interprovinciale; regionale o nazionale ed eventualmente associarsi con gli stessi.

Art. 3
Su semplice domanda possono essere ammessi al Sodalizio, quali nuovi consorziati, tutti coloro che hanno interessi nell'apicoltura della provincia di Pordenone, e, tramite un loro singolo rappresentante, possono far parte del Consorzio anche gli Enti e le Società aventi i medesimi interessi od interessi affini.

Art. 4
I consorziati possono recedere dal sodalizio dandone comunicazione scritta al Presidente, sono però tenuti a corrispondere i contributi per l'anno in corso al momento del recesso. Può essere escluso dal consorzio con delibera del Consiglio Direttivo, da comunicarsi all'interessato con avviso scritto, colui che si rende moroso o indisciplinato in materia sanitaria o per incompatibilità o che: non osservi le disposizioni contenute nello Statuto ed eventuale regolamento, oppure, le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo presso il consorzio, svolga attività in contrasto o concorrente con quelle del consorzio o che non abbia presentato tempestivamente domanda di recesso. Gli esclusi perdono ogni loro diritto nei confronti del Consorzio, ma non così questo verso di loro.

Art. 5
Il fondo comune si costituisce con le quote associative, i contributi e le domande a carico dei consorziati, con eventuali contribuzioni volontarie e con sovvenzioni da parte di chiunque, ed altresì con i beni acquistati mediante i suesposti provenienti.

Art. 6
L'entità, le modalità ed i termini di versamento dei contribuenti sono fissati annualmente dalla assemblea. I consorziati devono, entro il termine stabilito, versare i contributi pena una ammenda fissata annualmente dalla assemblea e l'interruzione di ogni beneficio riservato ai consorziati.

Art. 7
Sono organi del Consorzio: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo con il Presidente; c) i Revisori dei Conti; d) responsabili di zona.

Art. 8
I Comuni della Provincia saranno suddivisi e raggruppati territorialmente per zone omogenee per l'attività apistica. Il loro numero, finalità, attività e struttura saranno fissati dall'Assemblea dei Soci. Ad ogni zona sarà preposto un responsabile di zona, nominato dal Consiglio Direttivo, con funzioni di raccordare il consiglio con la base dei consorziati. I compiti e le mansioni dei responsabili di zona sono precisati nel " regolamento ".

Art. 9
I consorziati in regola con il versamento dei contributi annuali convocati mediante avviso personale spedito con semplice lettera almeno 10 giorni prima, costituiscono l'assemblea. Questa é valida in prima convocazione, all'ora stabilita, con la presenza o rappresentanza, e con le maggioranze di legge ed in seconda convocazione, il giorno successivo, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea delibererà sugli oggetti posti all'ordine del giorno, a semplice maggioranza dei presenti.

Art. 10
L'Assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno entro il 30 marzo per iniziativa del Consiglio Direttivo o del suo Presidente o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno. Ogni anno, nella riunione, verrà discusso e deliberato il rendiconto morale e finanziario dell'anno precedente, la previsione di spesa per quello corrente, l'entità, modalità e termini di corresponsione delle quote associative, delle ammende e di eventuali contributi, saranno eletti, oltre al Consiglio Direttivo, anche due revisori dei conti effettivi ed uno supplente.

Art. 11
L'assemblea, dopo la constatazione di validità fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, nomina un suo Presidente ed eventualmente due scrutatori. Segretario sarà il Segretario del Consorzio e in caso di sua assenza esso sarà nominato dal Presidente dell'assemblea. Il verbale della riunione deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario o da un notaio e farà fede delle deliberazioni prese che saranno obbligatorie per tutti i consorziati, compresi gli assenti ed i dissenzienti. Segretario dell'assemblea sarà un notaio nel caso di deliberazioni concernenti modificazioni dello statuto, scioglimento anticipato e negli altri casi in cui il Presidente del consorzio lo ritenga opportuno. Per la nomina delle cariche si procede come segue: tutti i consorziati sono eleggibili e possono essere votati. Risulteranno eletti un candidato per ogni zona e precisamente quello appartenente alla zona che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi, in subordine, a completamento del numero dei Consiglieri, risulterà eletto chi ha conseguito il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla zona di appartenenza.

Art. 12
Ogni consorziato ha diritto ad un voto che può essere esercitato o direttamente o con delega scritta conferita ad altro associato che non faccia parte del Consiglio Direttivo. Ogni socio non potrà rappresentare più di un altro socio.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo é formato da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri scelti tra i consorziati, durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio elegge un Presidente che a tutti gli effetti ha la rappresentanza del Consorzio ed un vice Presidente che lo surroga, in caso di assenza o di impedimento. Al Presidente viene demandato l'incarico di chiedere, riscuotere e quietanzare contributi alla Regione o altri Enti. Le riunioni del Consiglio sono indette senza speciali formalità dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri, tra i quali il Presidente od il Vice-Presidente. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente Qualora si rendano vacanti dei posti nel Consiglio o tra i Revisori sarà provveduto alla loro surroga da parte del Consiglio stesso con i primi non eletti, garantendo comunque la rappresentanza di tutte le Zone. Il nuovo nominato resterà in carica sino alla fine del mandato dello intero consiglio o collegio.

Art. 14
Il Consiglio dirige ed amministra il consorzio con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, seguendo le deliberazioni o le indicazioni dell'assemblea. Redige il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, delibera insindacabilmente sull'ammissione nonché sull'esclusione di consorziati, nomina delegati per la rappresentanza anche presso altri Enti di cui all'art. 2, nomina degli esperti apistici per la assistenza tecnico-sanitaria degli apiari, si può avvalere dell'aiuto di estranei per il disbrigo di mansioni d'ufficio, fissandone i compensi. Il Consiglio stesso renderà conto annualmente del suo operato all'assemblea. Delle riunioni del consiglio sarà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15
I revisori dei conti sono due effettivi e uno supplente e possono essere eletti anche tra non consorziati. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, e alle assemblee, controllano i rendiconti economici e i bilanci preventivi ed in genere gli atti amministrativi e ne riferiscono all'assemblea. In caso di impedimento subentra il revisore supplente.

Art. 16
I soci notificheranno al Consorzio i casi di malattie infettive degli alveari propri ed altrui e avranno diritto all'assistenza sanitaria qualora si attengano alle istruzioni degli esperti apistici nominati dal Consiglio Direttivo. I soci stessi si impegnano a ricorrere all'arbitrato amichevole del Consiglio Direttivo, e di rispettare le decisioni, nei casi di conflitto di interesse che eventualmente dovessero sorgere tra di loro per questioni attinenti l'attività apistica.

Art. 17
Salvo proroghe o scioglimento anticipato per deliberazione assembleare, il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2020. In caso di scioglimento la assemblea nominerà uno o più liquidatori, fisserà le norme per la liquidazione e la destinazione di eventuali rimanenze nel fondo comune.

Art. 18
Per quanto non stabilito nello statuto e nel regolamento si richiamano le norme del Codice Civile in materia. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti trenta. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Consorzio.

Pordenone, 13 maggio 1986